La mia programmazione delle vacanze inizia sempre con un filtro: animali ammessi.
Per organizzare una vacanza con il cane dobbiamo conoscere le specifiche normative vigenti, per non incorrere in disagi o, ancor peggio, in violazioni. Viaggiamo sereni e prepariamo la valigia del nostro fido amico seguendo queste raccomandazioni “codice alla mano”!
A questa domanda d’istinto si pensa al libretto sanitario del cane, ma facciamo chiarezza.
Tre sono i “documenti” che normalmente abbiamo nella cartellina del nostro amico:
In effetti, consiglio vivamente di inserire il libretto sanitario in valigia, ma nessuna normativa istituisce od impone il possesso del libretto. Il libretto sanitario – normalmente consegnato dall’allevatore o dal primo veterinario – riporta i dati del proprietario e del cane (senza alcuna valenza certificativa), nonché la storia clinica e sanitaria del cane.
Personalmente lo definirei un documento, comunque privo di valore legale, di natura mista: da una parte consente l’annotazione da parte del proprietario degli eventi clinici di rilievo (sverminazioni, test, analisi, calori…), dall’altra attesta da parte del medico veterinario l’effettuazione dei vaccini o di profilassi.
Sotto quest’ultimo aspetto a mio giudizio la valenza è probatoria: la compilazione della tabella dei vaccini è ad opera soltanto del medico veterinario, che attesta l’avvenuta somministrazione e applica l’etichetta del vaccino effettivamente inoculato.
Sottoporre il cane ai vaccini è una profilassi consigliata ed in alcuni casi fortemente raccomandata (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi…), a tutela del cane e, mi sia consentito, anche del proprietario che può escludere così responsabilità in caso di epidemia o diffusione della malattia negli ambienti frequentati (sui rischi per la salute umana lascio la parola ai medici!). Soprattutto prima di partire in vacanza, considero una buona norma – fatti salvi eventuali obblighi di cui parleremo – far attestare sul libretto sanitario da parte del medico veterinario esecutore la profilassi preventiva del cane da parassiti interni ed esterni.
Proprio in quanto non è documento ufficiale di natura pubblica, il libretto sanitario del cane non è duplicabile ed in caso di smarrimento i dati non possono essere ricostruiti (salvo casi particolari, laddove ci si avvalga di cliniche veterinarie dotate di articolati database).
Il mio consiglio, quindi, è di lasciare sempre a casa una fotocopia del libretto sanitario.
Animali ammessi, dicevamo; si sottintende animali “in regola” ammessi.
Il proprietario di un cane ha l’obbligo di identificarlo con microchip ed iscriverlo all’Anagrafe canina ricompresa nella Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (Regolamento CE n. 998/2003, L.281/1991); su questo il Ministero della Salute non lascia dubbi: “unico sistema identificativo nazionale per gli animali d’affezione è il microchip”.
Il certificato di iscrizione all’anagrafe canina è il “documento di identità” del nostro amico pelosetto ed in mancanza del passaporto europeo è l’unico documento che attesta il legame giuridico tra noi ed il cane.
Il documento che riassume tutte le esigenze trattate finora (identificazione e stato sanitario) è il Passaporto per animali, obbligatorio in caso di vacanza oltre i confini italiani in Paesi UE.
Il Passaporto per animali in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell’Azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Viene annotato l’identificativo del microchip ed è un documento di identificazione dell’animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013).
Per il rilascio ed il rinnovo del passaporto europeo è obbligatoria la vaccinazione antirabbica; il documento, inoltre, può consentire l’attestazione da parte del medico veterinario di altra profilassi, per cui il documento di fatto sostituisce il libretto sanitario.
I Paesi membri possono adottare ulteriori criteri ristrettivi: ad esempio per Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta, oltre al passaporto europeo con Vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni prima dell’ingresso, il nostro cane deve aver eseguito il Trattamento contro la tenia non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima; anche per l’ingresso in Norvegia gli animali ammessi devono aver eseguito la profilassi contro l’echinococcus multilocularis.
Allo stesso modo può essere vietato l’ingresso ad alcune razze ritenute pericolose.
Una curiosità: in caso di vacanza (quando il trasporto non è finalizzato a esposizioni o altri eventi) sono non più di 5 gli animali ammessi da compagnia (tra cani, gatti e furetti) (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento UE 576/2013).
Se Fido viaggia con noi in Paesi extra UE deve essere in possesso di Certificato di espatrio per gli altri Paesi esteri.
Per tornare dai Paesi extra UE nei Paesi UE, richiamando una buona sintesi dei portali ASL, il cane deve:
Al fine della reintroduzione nella UE
Raccomando, quindi, una programmazione con largo anticipo, previa accurata informativa contattando anche l’ambasciata del Paese terzo in Italia per conoscere i requisiti sanitari richiesti per gli animali ammessi.
Alcune informazioni sono reperibili anche sul portale Viaggiare con animali nel sito del Ministero della Salute.
Pianifichiamo quindi le nostre vacanze con il nostro beniamino osservando le regole del Paese che ci ospita; in valigia portiamo il passaporto per Animali (obbligatorio per vacanze all’estero in UE), facendo annotare anche la profilassi ulteriore eseguita (vaccini raccomandati, antiparassitari…) e, lo consiglio, un certificato di buona salute del cane, anche in lingua inglese se andiamo all’estero.
Scelta la meta, vediamo ora la struttura ricettiva che ospiterà le nostre vacanze con il cane.
La clausola “Animali ammessi” è la prima verifica sulla struttura ricettiva.
Alberghi, campeggi, appartamenti o case vacanze possono legittimamente rifiutare l’ospitalità agli animali domestici. È un diritto dell’esercente porre tale limitazione all’ospitalità, diritto insindacabile.
Può essere dubbio a mio giudizio che l’esercente stesso possa derogare la clausola sull’accesso agli animali. Altri ospiti potrebbero aver ritenuto l’assenza di animali un requisito fondamentale nella scelta della struttura. Ed infatti la precisazione di “animali non ammessi” può ritenersi una “offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 codice civile per cui l’utente può preferire tale categoria rispetto ad altre. Ad esempio, per proprie patologie quali gravi allergie a peli di animali, ovvero per fobie da trauma. La scelta per andare in vacanza con il cane dovrà necessariamente ricadere su una struttura “animali ammessi” senza limitazioni per la taglia del nostro amico.
Le condizioni contrattuali, di trasporto o alberghiere, spesso pongono limiti o precisioni riferite alla taglia del cane.
Di massima esiste il cane “di piccola taglia” e “non di piccola taglia”; qualcuno poi si avventura anche su “media taglia” o “grande taglia”. Concessioni, ammissioni, obblighi e divieti sono, quindi, subordinati ad una taglia che non è sempre chiara; a rischio quindi di incorrere in errori od inutili rinunce.
Alcune strutture indicano esattamente il peso massimo degli animali “ammessi”; di norma 5 Kg. In questo caso, il mio cane, di razza comunemente ritenuta di piccola taglia, non sarebbe ammesso, perché pesa 8 chili.
Da qui il mio primo consiglio: a prescindere dalle indicazioni dell’operatore con cui prenotate, meglio leggere direttamente le condizioni contrattuali del fornitore (compagnia di trasporto o struttura ricettiva) circa la politica pet.
Se non vi è un’indicazione espressa del requisito massimo del peso corporeo del cane (che a mio giudizio non è indice di taglia canina ma di ciccia) e dell’altezza al garrese (in effetti miglior identificativo della taglia, ma nella mia esperienza l’ho trovato una sola volta e per un vettore internazionale), bisogna inevitabilmente attingere al senso comune, sperando che sia lo stesso dell’altra parte.
Questo perché non ci sono classificazioni normative o regolamentari sulla taglia dei cani; se anche andiamo a vedere le classificazioni FCI delle razze non vi è alcuna diversificazione e gli standards FCI misurano la taglia in cm e non in Kg!
Parlo comunemente di razze perché per i nostri amici meticci nei documenti viene indicata solitamente la razza a cui più somigliano, anche perché sul passaporto europeo la razza è quella indicata dal proprietario (soltanto l’ENCI attesta la razza del cane mediante rilascio del certificato genealogico, chiamato normalmente pedigree).
La prassi, concludendo, vuole che la taglia piccola abbia un peso inferiore ai 10 kg, segue la media taglia che arriva fino ai 25 Kg ed infine tra oltre i 25 Kg abbiamo la taglia grande.
In caso di dubbi (avete un similbassotto di 13 kg?) consiglio di contattare direttamente la struttura nel caso limiti gli animali ammessi a quelli di piccola taglia; ho sempre trovato tanto margine di “trattativa” soprattutto garantendo la buona educazione del nostro amico.
Lo ammetto: non scelgo solo la destinazione pensando ai miei cani (notare il plurale), ma anche il mezzo di trasporto.
Nella mia esperienza ho appurato che alcune vacanze non sono molto conciliabili con le mie esigenze “canine”.
Per dirla subito, se consultiamo il programma di una crociera – marina o fluviale che sia – é quasi impossibile leggere “animali ammessi”. Per evidenti ragioni intrinseche ed organizzative sul piano sanitario, le compagnie di crociera non ammettono l’ingresso ai cani da compagnia (salvo in alcuni casi i cani di utilità per non vedenti), ad eccezioni ad oggi di un paio di Compagnie che offrono crociere marine dog friendly verso gli Stati Uniti o sui fiordi norvegesi.
Diversa la questione, quando la nave è un mero mezzo di trasporto. In linea di massima, per le compagnie di traghetti vige la regola animali ammessi, normalmente previo pagamento del biglietto. Da verificare, in base alla Compagnia, le modalità di viaggio, dal momento che non tutti gli operatori offrono la possibilità di viaggiare in cabina con il nostro amico, imponendo ai cani il viaggio in spazi riservati (gabbie in appositi spazi riservati sul ponte).
Preciso subito: le condizioni di trasporto del vettore sono obbligatorie e vincolano il viaggiatore, per cui è opportuno verificare prima di acquistare il biglietto se il cane può viaggiare e in caso positivo come e dove.
Una volta acquistato il biglietto bisogna necessariamente attenersi alle regole del vettore, marittimo, ferroviario o aereo che sia, pena l’inadempimento del passeggero ed il rischio anche di sanzioni pecuniarie.
Analoghe le condizioni in caso di viaggio in treno; animali ammessi in quasi tutte le compagnie ferroviarie europee, ponendo eventuali limiti alle taglie (da non molto anche sulla alta velocità italiana è consentito l’accesso ai cani di grande taglia), alle linee (al momento in cani da compagnia non sono ammessi sulla linea Parigi – Lontra attraverso l’Eurotunnel) o al servizio (il cane può dormire in cuccetta soltanto se il proprietario acquista il biglietto per l’intero scompartimento).
Maggiori i divieti ed i limiti per i viaggi in aereo.
Le condizioni di viaggio del vettore, qualunque esso sia, possono prevedere l’uso di museruola e guinzaglio, ovvero di trasportino se il cane è di piccola taglia. Possono inoltre prevedere orari in cui, per sovraffollamento, non è possibile portare con sé animali domestici (soprattutto servizi di trasporto urbano). Allo stesso modo possono variare le condizioni di trasporto di animali per i taxi. Si consiglia, quindi, di precisare al momento della richiesta la compagnia di un animale.
Una cosa è certa: la normativa generale e speciale prevede che anche sul mezzo pubblico il nostro amico non debba arrecare disturbo (oggettivo!) agli altri passeggeri.
Il codice della strada, invece, regolamenta il viaggio del cane in automobile. L’art. 169 C.d.s. , a garanzia della guida sicura, prevede al sesto comma “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Se abbiamo un solo cane, quindi, sarà il conducente del veicolo a valutare le condizioni di viaggio garantendo che non vi sia impedimento o pericolo per la guida. Il che significa che il cane non deve essere libero nell’abitacolo durante la marcia e a mio giudizio è sconsigliabile anche che viaggi in braccio ad un passeggero.
Personalmente ritengo che quanto previsto dallo stesso comma per più cani (trasportino o divisorio) sia la misura migliore per escludere responsabilità e rischi, per noi e per il nostro amico.
Durante le soste, il cane non deve essere lasciato incustodito in macchina, tanto in estate quanto in inverno. La Corte di Cassazione ha condannato ai sensi dell’art. 727 c.p. i proprietari di un beagle che era rimasto per troppo tempo solo in macchina.
Durante la vacanza, come a casa, il proprietario del cane non deve fare danni.
Nessun errore di stampa, perché per la legge i danni cagionati dal cane sono imputati al proprietario, ritenuto responsabile del fatto, per aver educato male (mi permetto di ricordare che la tecnica di educazione del cane si basa sul rinforzo positivo, a coccole e biscottini, ma su questo passo la parola agli educatori cinofili) o vigilato male.
L’art. 2052 codice civile prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Anche in vacanza vige il rispetto di norme specifiche durante la “passeggiatina”, stante le normative sulla raccolta dei bisognini. Un regolamento comunale che introduceva il divieto generalizzato di circolazione dei cani in aree pubbliche é stato ritenuto illegittimo. Ci potrebbe, però, essere preclusa la visita di alcune aree con Fido, od il vincolo di guinzaglio, a salvaguardia di beni o di altre specie (attenzione ai regolamenti delle spiagge e dei parchi naturalistici!).
Ogni Comune, infine, ha un proprio Regolamento per la tutela degli animali che disciplina tra l’altro l’accesso nei locali pubblici, quali bar e ristoranti. Se il Regolamento non vieta e se l’esercente non ha esposto apposito cartello di divieto, il nostro animale domestico può entrare.
La normativa nazionale prevede che non può essere ostacolato l’accesso in locali o mezzi pubblici dei cani da guida per ciechi.
Nel caso in cui non sia possibile partire con il nostro amico, sono tante le possibilità affinché il cane resti in città sereno e tutelato. Sempre più diffuse le pensioni per animali che garantiscono, oltre ai requisiti minimi di legge, tanto ulteriore confort per il nostro beniamino; verificate sempre che abbiano le dovute autorizzazioni sanitarie.
Gli amanti dei cani, poi, si dedicano sempre più frequentemente all’attività di dogsitter, persona che si prende cura del nostro amico presso il proprio domicilio.
Dal momento che il petsitter professionale effettua l’attività in cambio di un corrispettivo, si instaura un vero e proprio rapporto contrattuale, rispettoso delle normative fiscali e contributive. Solitamente tale professione viene svolta come prestazione occasionale.
Sempre più diffusi i corsi professionali, anche riconosciuti dalla competente Federazione Italiana Sport Cinofili. I corsi forniscono le competenze per la professione di dogsitter, dogwalker, dog-daycare.
Pensione o dogsitter che sia, l’animale deve essere custodito con la diligenza del buon padre di famiglia.
A scanso di ogni equivoco, ricordiamo che l’abbandono dei cani e gatti domestici è un REATO!
Ricordiamo alcune disposizioni di legge che impongono l’obbligo di aver cura del proprio animale anche in prossimità delle vacanze:
Alcune curiosità in tema di vacanze dog friendly:
Buone vacanze con i vostri amici!
Avv. Stefania Reho
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