Informazioni e curiosità

Assicurazione viaggio e assicurazione vacanza: tutele ed utilità

Le vacanze sono alle porte e non avete ancora prenotato? Sempre più frequentemente al momento della prenotazione ci viene proposto di sottoscrivere una polizza assicurativa, un’assicurazione per il viaggio o per l’intera vacanza. In questo articolo vogliamo analizzare, dal punto di vista legale, utilità e criticità di una polizza per l’assicurazione di un viaggio (o di una vacanza), ponendo particolare attenzione alla mancata lettura delle condizioni contrattuali.

Assicurazione viaggio: i biglietti di viaggio modificabili

Al momento della programmazione della vacanza, una delle prime verifiche è la disponibilità dei biglietti di viaggio. Quasi tutte le compagnie aeree o ferroviarie o marittime, prevedono diverse tipologie di biglietti, calibrando il prezzo alle opzioni “modificabile” o “non rimborsabile”.

Di massima, il prezzo del biglietto subisce il massimo sconto in caso di opzione “non rimborsabile”, in virtù della quale l’acquirente non potrà modificare in alcun modo i dati del viaggio. In questo caso il risparmio è elevato pena il rischio di perdere l’importo speso in ipotesi di disdetta del viaggio.

L’offerta viene ridotta nel caso in cui i dati del viaggio possono essere modificati, solitamente una volta sola e con un determinato preavviso. In alcuni casi, è previsto un parziale rimborso in caso di cancellazione. A prezzo pieno, in linea di massima, la compagnia prevede diverse opportunità di modifica e rimborso.

Assicurazione viaggio e assicurazione vacanza: tutele ed utilità (pixabay.com)

Assicurazione viaggio: la prenotazione alberghiera con cancellazione

Al momento della prenotazione dell’alloggio presso la struttura ricettiva, vengono concordate le condizioni di annullamento (no show), secondo le politiche di cancellazione della struttura. Come per i biglietti di viaggio, la prenotazione alberghiera può essere:

  • a cancellazione gratuita: viene indicato il termine entro il quale deve essere inoltrata la cancellazione per godere della gratuità;
  • a cancellazione soggetta a restrizioni: è prevista una penale in caso di cancellazione, variabile anche a seconda del preavviso più o meno lungo;
  • non rimborsabile: in caso di cancellazione, viene addebitato o trattenuto l’importo della prenotazione, con possibili riduzione in caso di soggiorno lungo (la struttura può limitare la penale all’importo per una o più notti).
  • In ogni caso, la struttura ricettiva prevede le condizioni di no show, ovvero di mancata presentazione nel giorno di previsto arrivo; in tal caso il viaggiatore è tenuto a pagare la penale se prevista nelle condizioni di prenotazione.

Cosa copre una polizza viaggio?

L’Assicurazione Viaggio copre gli imprevisti (“sinistri”) che incidono negativamente sulla programmazione e sulla vacanza vera e propria. Trattandosi di un vero e proprio contratto che vincola le parti, devono essere chiari prima della sottoscrizione gli eventi che vengono assicurati, per una scelta consapevole ed efficace. A seconda della vacanza scelta, conoscendo la struttura delle polizze più in uso, è possibile garantirsi la copertura più opportuna anche in ragione delle politiche di cancellazione degli operatori da cui acquistiamo i servizi.

Quando e perchè sottoscrivere una polizza viaggio?

Al momento dell’acquisto dei biglietti di viaggio o della prenotazione alberghiera, o comunque entro un termine immediato spesso ridottissimo, è possibile sottoscrivere una polizza che assicuri il viaggio.

Sempre più frequentemente, gli stessi vettori propongono, al momento dell’acquisto anche online, polizze assicurative in convenzione, ma prima di sottoscrivere l’opzione raccomando di leggere bene le condizioni di polizza. In linea generale, infatti, la polizza copre l’annullamento del viaggio, per cui si può evitare di pagare o ricevere un indennizzo pari alla penale o al corrispettivo già pagato (salva franchigia) in ipotesi di mancata partenza. L’indennizzo può essere ridotto in misura percentuale a seconda delle tempistiche e delle condizioni di polizza.

Sia chiaro un aspetto, spesso ignorato dall’acquirente: l’assicurazione di massima non copre il ripensamento, ma soltanto i casi in cui l’acquirente sia impossibilitato a partire o debba rinunciare al viaggio per comprovate e predeterminate ragioni.

Consiglio vivamente di leggere con attenzione le ragioni (personali e spesso anche dei familiari prossimi) che legittimano la nostra richiesta di indennizzo: solitamente, perché si abbia diritto all’indennizzo il viaggio deve essere cancellato o interrotto per motivi di salute o di lavoro, o per calamità naturali.

Alcune polizze prevedono anche la copertura dei costi di riprogrammazione del viaggio: in caso di sinistro, vengono rimborsate le eventuali maggiori spese sostenute per acquistare nuovi titoli di viaggio, in sostituzione di quelli non utilizzabili. È fondamentale leggere attentamente le condizioni generali di polizza, per essere certi di attivare la copertura desiderata!

Spesso è utile sottoscrivere una polizza viaggio o vacanza al momento della prenotazione (pixabay.com)

La polizza Vacanza per un viaggio a tutto relax

Di interesse, al momento della prenotazione, è valutare la copertura assicurativa non soltanto contro l’annullamento del viaggio, ma contro imprevisti che dovessero sorgere durante la nostra meritata vacanza. Anche in questo caso, le Condizioni generali di polizza indicano con precisione gli eventi che vengono assicurati.

In primo luogo consiglio di verificare se il Paese di destinazione scelto non sia escluso dalla copertura assicurativa. Sempre più compagnie di assicurazione pubblicano un elenco dei Paesi esclusi dalla copertura, quali i Paesi in stato di guerra dichiarati o di fatto, o Paesi con condizioni geofisiche difficili. La polizza Vacanza di norma è una polizza sanitaria che prevede il diritto a ricevere cure mediche e assistenza sanitaria in caso di malattia od infortunio occorsi in vacanza e quindi non preesistenti ad essa.

Consiglio personalmente di valutare la sottoscrizione di una siffatta polizza, se privi di copertura sanitaria generale, nel caso in cui la meta della vacanza sia un Paese in cui la sanità non sia convenzionata e comporti costi molto elevati (Stati Uniti o Canada ad esempio), od in cui le strutture sanitarie standards non garantiscano livelli elevati.

La polizza Vacanza può prevedere anche un indennizzo in caso di furto o smarrimento del bagaglio, o in caso di rientro o rimpatrio anticipato per comprovate ragioni, ed anche in caso di obbligo di evacuazione per episodi di guerra o calamità.

Alcune compagnie di assicurazione prevedono la possibilità di stipulare una polizza annuale o multiviaggio, utile per chi per ragioni personali o professionali ha bisogno di viaggiare frequentemente.

Cosa deve fare l’assicurato in caso di sinistro?

Le Condizioni generali di polizza prevedono espressamente ed analiticamente l’iter che deve seguire l’Assicurato in caso di sinistro. È fondamentale attenersi alla procedura di attivazione della copertura assicurativa, al fine di escludere decadenze che possono incorrere qualora non si denunci il sinistro tempestivamente (sovente è indicato il termine entro il quale chiedere l’indennizzo) e formalmente.

Gli eventi assicurati devono essere provati documentalmente (certificati medici, note di licenziamento, …). Come per tutte le polizze, particolare attenzione deve essere prestato al massimale assicurato (indennizzo massimo in caso di sinistro) ed alla franchigia applicata in caso di sinistro, per valutare la congruità della polizza. Normalmente al momento della stipula l’assicurazione chiede il valore della vacanza proprio per adattare la polizza e quantificare il premio, ovvero il corrispettivo dovuto.

La normativa vigente che regola le assicurazioni viaggio e vacanza

Ricordo alcune disposizioni di legge che operano anche in caso di Assicurazione Viaggio ed Assicurazione Vacanza:

  • art. 1892 cod. civ., comma 1: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
  • art. 1893 cod. civ., comma 1: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
  • art. 1898 cod. civ., comma 1: Aggravamento del rischio. Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
  • art. 1900 cod. civ., comma 1: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
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